Le famiglie omogenitoriali tra sogni, speranze e promesse

 

Come per le altre rivendicazioni delle minoranze di genere, anche la genitorialità LGBT trova difficoltà ad inserirsi in un contesto, come quello italiano, caratterizzato da un enorme vuoto giuridico che non lascia scelte. Un vuoto a cui si contrappongono, a gran voce, centinaia di coppie omosessuali che, ormai stanche di dover sempre fare i conti con una società sorda alle loro richieste, sono costrette giorno dopo giorno a schierarsi in prima linea per far valere i propri diritti.

Sto parlando di coppie innamorate che ad un certo punto della loro vita avvertono il bisogno di genitorialità e intraprendono un percorso per poter realizzare questo desiderio. Desiderio che non dovrebbe essere così difficile da poter realizzare in uno Stato liberale e di diritto, come quello italiano, che nell’articolo n. 3 della sua Costituzione recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»[1].

Non parliamo solo di una questione di uguaglianza, ma di dignità, proprio come è riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»[2]. Tutto ciò porta alla considerazione che in quanto persone e cittadini italiani alle coppie omosessuali, in teoria, spetterebbero gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, ma ciò nella pratica non avviene.

Le coppie same-sex chiedono un allargamento di diritti e tutele, che prendano in considerazione le loro esigenze senza comportare una riduzione di privilegi per la collettività. Purtroppo sono troppi i pregiudizi legati all’omogenitorialità e gran parte sono dovuti a disinformazione ed ignoranza.

Il motivo principale che ostacola il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali è che queste si scontrano con la concezione di famiglia «tradizionale» vigente nel nostro Paese e sulla quale è stato costruito l’intero impianto normativo italiano. Per famiglia «tradizionale» si intende: «una unità fondamentale dell’organizzazione sociale composta, al minimo, da due individui di sesso opposto che convivono stabilmente in una stessa abitazione a seguito di qualche tipo di matrimonio, intrattengono rapporti sessuali e affettivi, cooperano regolarmente alla riproduzione materiale della loro esistenza […] e la cui convivenza, le relazioni sessuali ed affettive, la cooperazione economica, sono approvati e riconosciuti legittimi»[3]. È vero che le famiglie omogenitoriali sono differenti da quelle «tradizionali», ma la loro è una differenza dettata dalla forma che la società stessa si è data. La sociologia da tempo sa che ogni forma familiare che si discosta dal modello condiviso e legittimato socio culturalmente genera non accettazione, ma «la famille d’aujourd’hui n’est ni plus ni moins parfaite que celle de jadis: elle est autre, parce que les circostances sont autres»[4].

Tornando dunque all’argomento dell'articolo, in Italia le coppie omogenitoriali non possono sposarsi, non possono adottare e non possono fruire di tecniche di procreazione medicamente assistita. Il 19 febbraio del 2004, il Parlamento italiano ha approvato la prima legge per regolamentare la fecondazione assistita. Questa legge vieta alle coppie sposate o conviventi, di diverso sesso, due modi possibili per diventar genitori: la fecondazione eterologa (ovvero quando il seme oppure l’ovulo provengono da un soggetto esterno alla coppia) e la maternità surrogata. La possibilità di poter accedere alla tecnica di fecondazione assistita era riservata esclusivamente alle famiglie «tradizionali», tutelando quindi un solo modo per diventare genitore, quello della procreazione basata sull’impianto di gameti a trasmissione genetica dei genitori. Molte coppie italiane sterili eterosessuali e coppie omosessuali, dopo la promulgazione di questa norma, si sono viste costrette a rifugiarsi in paesi come il Belgio, la Spagna, l’Olanda ecc, per poter diventare genitori. Quindi, «la relativa apertura di diversi Paesi europei alla maternità surrogata o all’adozione dei bambini da parte di coppie dello stesso sesso influenza attualmente anche l’orientamento al viaggio delle persone Lgbt; desiderose di trovare destinazioni accoglienti e culturalmente imparziali, le famiglie omogenitoriali hanno iniziato a viaggiare con i propri figli, proprio come le loro controparti eterosessuali hanno sempre fatto. […] Uno degli ambiti di ciò che viene sociologicamente definito come “turismo procreativo”»[5].

Un altro tema scottante è quello che riguarda i disegni di legge in materia di unioni civili, proposti in poco meno di un decennio: i Dico, i CUS, i DiDoRe ecc. Questi sono esempi di leggi pensate da un legislatore ma che nascono da un insieme di forze esterne, politiche, religiose, mediatiche che ne orientano le misure. Leggi di questo tipo possono essere contestualizzate solo in un dato momento storico e quindi non si prestano bene ai contesti successivi sempre in continuo mutamento. A tal proposito, Monica Cirinnà, dopo un’approfondita e selettiva analisi dei vecchi disegni di legge, mise da parte solo ciò che riteneva fosse più adeguato per redigere norme corrette e valide per ogni situazione elaborando un nuovo testo di legge. Il testo Cirinnà disciplina le unioni civili per le coppie omosessuali, senza equipararle al matrimonio, e delinea le convivenze tra eterosessuali, che si chiameranno «Contratti di convivenza». Quanto alle adozioni, altra nota dolente per le famiglie omogenitoriali, nel nuovo disegno di legge ci sarà l’estensione alle unioni civili della cosiddetta stepchild adoption, ossia la possibilità per il genitore non biologico di poter adottare il bambino del proprio partner. Il 26 marzo 2015 la commissione Giustizia di palazzo Madama ha approvato, come testo base per il ddl Unioni civili, il testo unico presentato da Monica Cirinnà. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per giovedì 7 maggio 2015. Ancora pochi giorni e poi finalmente, dopo anni di incessanti rinvii e false speranze, le famiglie omogenitoriali potranno godere di quei diritti e tutele tanto desiderati e da sempre acclamati a gran voce.

 

Segue una tabella sinottica del quadro della giurisprudenza italiana in materia di diritti e tutele delle coppie omosessuali, realizzata in collaborazione di Raffaele Esposito Langella.

 

QUADRO NORMATIVO ITALIANO

Anno

LEGGE/PROVVEDIMENTO/SENTENZA

DESCRIZIONE

2000

Unione europea del 16 Marzo 2000

«Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea»

 

Il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati di «garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali»[6].

2003

Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003

La legislazione italiana tutela le persone discriminate sul posto di lavoro, per motivi legati all’orientamento sessuale, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[7].

2004

Legge 19 febbraio 2004, n. 40

«Norme in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»[8].

Vieta alle coppie omosessuali due modi possibili per diventar genitori: la fecondazione eterologa(ovvero quando il seme oppure l’ovulo, provengono da un soggetto esterno alla coppia) e la maternità surrogata. L’accesso alle tecniche è riservato esclusivamente alle famiglie “tradizionali”, se anche dovesse cadere un obbligo su una tecnica specifica, gli omosessuali non potrebbero ricorrervi.

2007

L’8 febbraio 2007 il governo italiano ha approvato un disegno di legge che prevede i riconoscimenti delle unioni di fatto denominato DICO «Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi»[9].

Il senatore Cesare Salvi ha successivamente elaborato una nuova proposta di legge aperta a tutte le coppie etero e gay, che prevede un «contratto di unione solidale» (CUS)[10] stipulato davanti a un giudice di pace o dal notaio e trascritto in un registro pubblico. La caduta del governo Prodi ha sancito il fallimento della proposta di legge.

2008

Il 17 settembre 2008 il Ministero per la Pubblica Amministrazione, Brunetta, ha proposto un riconoscimento sia per le coppie eterosessuali che per coppie omosessuali chiamato DiDoRe(diritti e doveri di reciprocità dei conviventi)[11].

La proposta è stata presentata al parlamento l’8 ottobre 2008 ed assegnata alla II Commissione Giustizia. Secondo il ministro Brunetta, a prescindere dal sesso e dalle loro abitudini sessuali, tra due persone che vivono sotto lo stesso tetto devono coesistere: legami di affettività, di reciprocità solidaristica e di mutua assistenza.

Tra i diritti c’è quello di visita e cura in caso di ricovero del compagno, di successione nel contratto di locazione.

Tra i doveri ci sono gli alimenti per un periodo proporzionale alla convivenza[12]. La proposta non è mai stata esaminata.

2009

Il 3 aprile 2009 il Tribunale di Venezia, seguito in agosto dalla Corte d’Appello di Trento e in dicembre da quella di Firenze, e dal Tribunale di Ferrara, ha sollevato il dubbio di incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale, la quale dovrà chiarire se l’attuale divieto del matrimonio fra persone dello stesso sesso vigente in Italia secondo le leggi civili, sia compatibile o meno con la nostra legge fondamentale[13].

Nel 2008 una coppia di ragazzi gay decide di chiedere al Comune di residenza le pubblicazioni matrimoniali. In seguito al rigetto della richiesta da parte delle autorità, i protagonisti di questa vicenda hanno perseguito le vie legali, per affermare il loro diritto a contrarre matrimonio civile.

2010

Sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010

«La presente proposta di legge intende rendere il matrimonio accessibile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, nel solco di una mutata coscienza sociale e, soprattutto, dei principi della Costituzione, che affermano l’uguaglianza e la pari dignità delle persone, il divieto di  discriminazione, la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona in tutte le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità».

L’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale ha ricondotto la famiglia omosessuale tra le «formazioni sociali» riconosciute e garantite dall’articolo 2 della Costituzione riconoscendo che «l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso». Non solo. A questa unione, prosegue la sentenza, «spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone […] il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri», specificando che il Parlamento deve «individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette»[14].

2012

Il 13 marzo 2012 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione, secondo la quale gli Stati membri dell'Unione europea (fra cui ovviamente l'Italia) non devono dare al concetto di famiglia "definizioni restrittive" allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli.

 

 

Immediatamente dopo, il 15 marzo 2012, e quindi senza appoggiarsi sulla Risoluzione, ma arrivando indipendentemente a conclusioni simili, la Corte di Cassazione italiana depositava una sentenza molto importante sul tema. La sentenza 4184/2012 della Suprema Corte di Cassazione: verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale. I Giudici della Corte Suprema hanno affermato espressamente che: «i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, […] possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata»[15].

2013

Proposte di legge in materia di matrimonio

L’iter legislativo è stato avviato dal Senato alla Repubblica, con inizio effettivo il 18 giugno 2013.

Norme contro la discriminazione matrimoniale.

Nel disegno di legge sono state apportate al codice civile le seguenti modifiche:

1) Art. 1. - Modifiche al codice civile in materia di matrimonio:  sostituzione delle parole «marito e moglie», ovunque ricorrano, dalla seguente: «coniugi».

2) Art. 2. - Cognome tra persone dello stesso sesso: il coniugi dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi[16].

Disegno di legge del 19 dicembre 2013 n. 1211 , d’iniziativa di 16 Senatori con Marcucci come primo firmatario:

«Modifica al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza».

Il presente disegno di legge propone l’istituzione di un Registro delle Unioni Civili per le coppie dello stesso sesso, equiparando i diritti economici, ivi compresa la reversibilità delle pensioni. È previsto anche l’istituto della “stepchild adoption”, mutuato dalla Civil partnership inglese, che consente l’adozione del «figlio minore anche adottivo dell’altra parte dell’unione». Il ddl propone altresì l’istituzione di un Patto di Convivenza che consente la condivisione di alcuni diritti di civiltà, quali l’assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché la possibilità di subentrare nei contratti di locazione[17].

2014

Sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, le norme dell'ordinamento italiano che disciplinano l'automatico scioglimento del matrimonio in seguito al cambiamento di sesso di uno dei coniugi laddove non consentono ai coniugi stessi, dopo lo scioglimento del matrimonio, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore[18].

Disegno di legge atto Senato n. 1231 presentato in data 10 gennaio 2014 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Primo firmatario Giuseppe Lumia.

L’Atto del Senato n.1231, partito da un’iniziativa di Giuseppe Lumia (Pd), ha come obiettivo l’approvazione di cerimonie in municipio tra persone appartenenti allo stesso sesso.

Tra i punti principali:

1) i coniugi potranno prendere il cognome del partner;

2) alla coppie verrà consentita l’adozione di bambini;

3) uno dei coniugi potrà ereditare i beni in assenza di testamento e prestare assistenza sanitaria al consorte in caso di malattia[19].

Disegno di legge n. 1360

Primi firmatari: Fattorini, Lepri

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2014.

«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso»

 

Questo disegno di legge non modifica la disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana, né influisce in alcun modo sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori. Il fine di questo disegno di legge è consentire ai cittadini dello stesso sesso, legati da vincoli stabili di affetto, di vedere riconosciuto il loro stato e di definire rapporti giuridici e patrimoniali, riconoscendo così un elementare principio di eguaglianza giuridica, secondo il dettato dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione[20].

Il 24 giugno 2014 Monica Cirinnà è la relatrice della legge che finalmente porta in Italia le Unioni civili. Il testo Cirinnà disciplina le unioni civili per le coppie omosessuali, senza equipararle al matrimonio, e delinea le convivenze tra eterosessuali, che si chiameranno “Contratti di convivenza”.

 

 

Il 26 marzo 2015 la commissione Giustizia di palazzo Madama ha approvato come testo base per il ddl Unioni civili questo presentato da Monica Cirinnà (Pd).

Il M5s ha votato insieme al Pd (il si anche da Sel e Psi) per l'approvazione di questo testo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 18 di giovedì 7 maggio 2015[21].

 

1) Si parla di “costituzione di unione civile” da sottoscrivere di fronte a un ufficiale di stato civile e si potrà prendere il cognome del coniuge, ereditarne i beni anche in assenza di testamento.

2) Sono riconosciuti alla coppia diritti di assistenza sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, eredità

3) Per quanto riguarda il divorzio, l’ unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale;

4)La norma regolerà anche le convivenze in atto da almeno tre anni, nel caso in cui non vi siano figli, e da almeno un anno in caso di figlio comune delle coppie non sposate e non legate da unione civile. In caso di morte, o in presenza di figli minorenni, la norma garantisce il diritto di abitazione del convivente nella dimora del defunto per tanti anni quanti era durata convivenza fra i due.

5) La norma impone l'obbligo anche alle coppie conviventi di pagare gli alimenti in caso di rottura della relazione, di fronte a una situazione di indigenza.

6) Quanto alle adozioni, si estende alle unioni civili la cosiddetta stepchild adoption, ossia l'adozione del bambino che vive in una coppia dello stesso sesso, ma che è figlio biologico di uno solo dei due, prevista dall'articolo 44 della legge sulle adozioni[22].

 

 

 

[1] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm.

 

[2] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_it.htm.

 

[3] Voce Famiglia, sociologia della, inGallino L., Dizionario di Sociologia, Utet, Roma, 2014, p. 289.

 

[4] Durkheim É., Introduction à la sociologie de la famille, Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, no 10,‎ 1888, p. 257-281.

 

[5]Corbisiero F., Omogenitorialità: azioni, politiche e strategie europee per le famiglie arcobaleno, in Voci – Annuale di Scienze Umane, Luigi Pellegrini Editore, 2014, p. 20.

 

[6] Iardino R., Presidente la mia è una famiglia, Alpine Studio, Milano, 2014, p. 74.

 

[7] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.napoligaypress.it/wp-content/uploads/2012/11/omofobia-transfobia-e-lavoro-4.pdf.

 

[8] Schuster A., Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto, Mimesis Edizioni, Milano - Udine, 2011, p. 120.

 

[9] M.M. Winkler, G. Strazio, Ivi, p. 157.

 

[10] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile#Italia

 

[11] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile#Italia

 

[12] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.corriere.it/politica/08_settembre_17/brunetta_didore_coppie_fatto_70f2b496-847a-11dd-be21-00144f02aabc.shtml

 

[13] Baraldi M. B., La famiglia de-genere. Matrimonio, omosessualità e Costituzione, Mimesis Edizioni, Milano – Udine, 2010, p. 7.

 

[14] Winkler M.M., Strazio G., L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, il Saggiatore S.p.A., Milano, 2011, pp. 186-187.

 

[15]Per ulteriori informazioni consultare il sito http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#La_sentenza_4184.2F2012_della_Suprema_Corte_di_Cassazione:_verso_un_pieno_riconoscimento_della_famiglia_omosessuale.

 

[16] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699891.pdf.

 

[17] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/735407/index.html?part=ddlpres_ddlpres1.

 

[18] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_tra_persone_dello_stesso_sesso.

 

[19] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.qds.it/18883-unioni-civili-entro-la-primavera-cosa-prevede-il-ddl-cirinna.htm.

 

[20] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/757600/00757600.xml.

 

[21] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-03-26/unioni-civili-ok-testo-base-cirinna-asse-pd-m5s--152654.shtml?uuid=AB0LBqFD.

 

[22] Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.monicacirinna.it/cms/senato-della-repubblica/regolamentazione-delle-unioni-civili-tra-persone-dello-stesso-sesso-e-disciplina-delle-convivenze.html.